3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Articolo 11 Determinazione della tariffa Tari

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.

Articolo 12 Articolazione della tariffa Tari

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell’articolo 1, comma 658 della legge n. 147/2013, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente. Il “costo evitato di smaltimento” è pari al prodotto Qr*Cs, dove Qr è la quantità totale della raccolta differenziata e Cs è il costo di smaltimento. La quota da attribuire alle utenze domestiche è pari a p*Qr*Cs dove p è la percentuale di attribuzione. La percentuale p è determinata annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

 

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