3.1.K Eventuali riduzioni

Riduzione delle tariffe Tari per le utenze non domestiche

 

Articolo 20 Riduzioni della tariffa TARI per le utenze domestiche

  1. 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 15 %. b) pertinenze di abitazione principale: riduzione del 10%, limitatamente ad una sola pertinenza de/l'abitazione principale; alle altre eventuali pertinenze si applica la tariffa di utenze non domestiche. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 21 Riduzioni della tariffa TARI per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 22 Riduzioni della tariffa TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze domestiche e non domestiche poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato in linea d’aria dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. 2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 23 Agevolazioni TARI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni: a. Abitazioni occupate da pensionati o nuclei familiari di almeno due persone, la cui situazione economica ISEE evidenzi un valore uguale o inferiore ad Euro 5.300,00 : riduzione dell’ 80% nella parte fissa e nella parte variabile; b. Abitazioni aventi una superficie imponibile non superiore a mq 50, occupate da nuclei familiari composti da 5 o più componenti, la cui situazione economica ISEE evidenzi un valore uguale o inferiore ad Euro 5. 000, 00: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile; c. Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui è presente un portatore di handicap al cento per cento: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile. d. Attività economiche che dimostrino di aver rimosso postazioni video-slot e/o slot machine, ovvero apparecchi equivalenti dai locali: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 4. Sono esentati dal pagamento della TARI tutti i locali e le aree scoperte delle caserme appartenenti a corpi militari dello Stato, ubicate sul territorio comunale. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio di previsione del comune come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 2% del costo complessivo del servizio per l’anno 2017. La relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 6. Poiché il 2017 rappresenta il primo anno di applicazione di tali agevolazioni e delle altre riduzioni, anche al fine di verificarne l'impatto e la sostenibilità, nel caso in cui l'accoglimento delle istanze dovesse richiedere somme maggiori di quelle a disposizione, sarà istituita apposita commissione di tre membri presso la sezione Affari Sociali, presieduta dal Responsabile del servizio con due componenti da costui indicati, che procederà a/l'analisi delle domande pervenute ed alla definizione di una graduatoria in base a/l'indicatore ISEE per l'individuazione dei beneficiari. 7.

Articolo 24 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Articolo 24 bis “ Emergenza straordinaria di carattere sanitario – Covid – 19. Norma transitoria “

1.La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso l’attività in conseguenze di disposizioni nazionali, regionali o comunali, adottate in conseguenza delle misure di contenimento per il contrasto della pandemia da Covid – 19, è ridotta dell’importo corrispondente alla componente variabile e fissa della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell’attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 2. L’importo effettivo della riduzione sarà determinato da provvedimento del Servizio Finanziario in corso di elaborazione. 2.La riduzione della componente variabile e fissa, di cui al precedente comma, che verrà determinata dal Responsabile del Servizio Finanziario in base allo stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione 2021/2023, è estesa anche alle utenze non domestiche, individuate da apposite disposizioni nazionali e/o regionali e/o comunali, che, pur non gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio; 3.Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è finanziato dalla fiscalità generale dell’Ente, secondo la normativa vigente (art. 1, comma 660, della Legge 147/2013), ovvero da appositi fondi a tal fine destinati dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia; 4.La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di chiusura dell’attività nell’anno 2021 (o comunque per un periodo maggiore, estensibile con apposito atto deliberativo dell’Amministrazione) e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze non domestiche che ne faranno richiesta, non superiore all’entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell’ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze, con relativo conguaglio.

 

Con deliberazione n. 45 del 27/09/2021 il Consiglio Comunale ha previsto una apposita riduzione delle tariffe Tari per le utenze non domestiche che, a seguito  dell'emergenza da Covid-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, e si trovano nelle seguenti condizioni:
*soggetto titolare di reddito di impresa, arti o professioni;
*partita Iva attiva alla data di esecutività del presente atto;
*ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020.
La domanda di riduzione della tari va presentata all’ufficio protocollo entro il 22 ottobre 2021 utilizzando l’apposito modello.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ragioneria al num. 081.8109201

 

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